Topic il cui titolo ("pedofilia") rischia di generare equivoci e aperture di sottodiscussioni a ripetizione. Intendiamoci, il tiolo sarebbe quanto di meno generico si possa immaginare: morbosa attrazione sessuale verso soggetti impuberi. Invece l'uso comune e l'uso giornalistico, entrambi impropri, si riverberano inevitabilmente nella discussione. Non c'è da sorprendersi, visto che anche nella nostra legislazione, come al solito schizoide, l'approccio al problema risente di certi equivoci ed è, nel complesso, contraddittorio e disorganico.
Inevitabilmente la discussione cade sull'età del consenso.
L'ordinamento italiano in queste materie è un guazzabuglio di norme libertarie ed altre repressive, a seconda del momento o dell'onda emotova in cui sono state emanate.
Come è noto, nell'ordinamento giudiziario italiano non esiste il "reato di pedofilia", che è una definizione generica che non ha (o meglio non aveva) un'automatica valenza giuridica. Esistono reati specifici, puniti in maniera anche pesante, legati alla diffusione e anche alla detenzione di materiale cosiddetto pedopornografico o sul cosiddetto turismo sessuale, previsti dalla legge speciale n° 269 del 3 agosto 1998. Esiste il reato di adescamento di minore di 16 anni sul web.
Per quanto riguarda il Codice Penale, in sintesi (e con qualche margine di errore, perché cito tutto a memoria) vige quanto segue.
Una persona che ha compiuto 14 anni ed è consenziente di regola può far sesso con chi vuole, con un coetaneo o con 20 ultrasessantacinquenni contemporaneamente. Se ha 13 anni e 364 giorni ed è del tutto consenziente, ma fa sesso con un/una diciottenne, quest'ultimo/a commette automaticamente violenza sessuale, anche se prova di essere stato sedotto/a, ingannato/a sull'età e che il/la minore fosse molto maturo, consapevole e iperconsenziente.
L'età del consenso per avere rapporti sessuali si alza a 18 anni in caso di rapporti a pagamento.
La cosiddetta "'età del consenso", tuttavia, si abbassa a 13 anni se il partner è pure esso minore (in quel caso ci deve essere una differenza di età non rilevante, mi pare non superiore a tre anni) e soprattutto passa da 14 a 16 anni (a parte nel caso specifico dell'adescamento sul web) nel caso che la persona adulta che compie atti sessuali abbia una qualche forma di autorità (o anche convivenza) sul/la partner più giovane. Gli esempi più frequenti sono insegnanti, catechisti, educatori vari, fratelli e/o sorelle maggiori, capi boy-scout, allenatori, insegnanti di pianoforte, danza, canto, tennis, violoncello, basket eccetera, parroci, assistenti sociali, medici curanti, genitori, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni o quant'altro. Qui si presuppone che l'autorità di cui è dotato il partner più adulto metta in condizione di "sudditanza" psicologica il/la minore e quindi il legislatore ha ritenuto opportuno alzare l'età del consenso.
Quando si è nell'ambito dell'età del consenso, è punito lo stupro in quanto tale, anche se formalmente si fa riferimento a due norme diverse - quella della violenza carnale da un lato e quella sulla congiunzione carnale con minori (in realtà non "minorenni", ma minori di 14 o di 16 anni a seconda dei casi).
L'ordinamento prevede una circostanza aggravante molto pesante se lo stupro è compiuto in danno di minore di dieci anni.
Nel condannare i purtroppo non infrequenti fatti di cronaca occorra essere consapevoli di quello di cui si tratta nello specifico, senza bollare ogni singolo caso nel calderone spesso improprio di quella cosa effettivamente tremenda che è la "pedofilia" (cioè, come dicevo sopra, l'attrazione verso soggetti impuberi), termine spesso usato a vanvera sugli organi di stampa nostrani, che bollano con lo stesso marchio infamante da un lato il mostro che 'compra' una bambina di 8 anni e poi la strangola dopo averle fatto subite i peggiori abusi e dall'altro la supplente giovane e irrequieta che fa da nave-scuola ad un consenzientissimo (e anzi molto felice) allievo quasi sedicenne in un doposcuola a luci rosse.
In sostanza un imprenditore e presidente del consiglio 80enne può avere tranquillamente rapporti sessuali con una nipotina di Mubarak consenziente che abbia almeno 14 anni e un giorno, purché non l'abbia adescata sul web con artifici lusinghe e minacce, o purché non sia sotto la sua custodia perché le insegna pianoforte o sia il parroco o il caposcout (in quei casi la ragazzina deve avere almeno 16 anni), o purché la ragazzina non intenda essere pagata (in quel caso l'impenditore presidente del consiglio deve sincerarsi che la ragazza abbia almeno 18 anni).
Però, si badi bene, se per caso si clicca su un'immagine in atteggiamento di una procace ragazza di 17 anni e 364 giorni in atteggiamento erotico e di tale immagine resta una traccia sulla memoria del pc, allora si è teoricamente imputabili di "pedopornografia".